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Decreto Coesione · Assistenza legale

Ricorso contro il rigetto INPS dell’Incentivo Decreto Coesione

L’INPS ha respinto la domanda di incentivo all’autoimpiego (€500 mensili, fino a €18.000)?Il rigetto non è definitivo: il diritto può essere accertato davanti al Giudice del lavoro. Lo studio esamina il provvedimento e la documentazione e illustra con chiarezza la sostenibilità del ricorso, senza impegno.

Il riesame in sede INPS è facoltativo: l’azione giudiziaria è proponibile anche in sua assenza, durante la pendenza o dopo il rigetto. In mancanza di DID, lo stato di disoccupazione può essere provato con la domanda NASpI/DIS-COLL o con il criterio reddituale, riferito ai redditi eventualmente prodotti prima dell’apertura della partita IVA.

Avv. Raffaele Sassano · Foro di Roma · Assistenza in tutta Italia

Riesame INPS
Facoltativo: l’azione è proponibile sia in sua assenza sia in pendenza di riesame
Giudice
Tribunale, Sezione Lavoro del luogo di residenza
Valutazione
Preliminare, gratuita e senza impegno
Compenso calmierato
€700 per l’intero giudizio di primo grado

Chi può ricorrere

Domanda Decreto Coesione respinta dall’INPS: la tutela davanti al Giudice del lavoro

Il ricorso è proponibile da chi ha presentato all’INPS domanda per l’incentivo all’autoimpiego previsto dall’art. 21, comma 3, del D.L. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione, incentivo under 35) e se l’è vista respingere, pur possedendo i requisiti alla data di avvio dell’attività.

I requisiti dell’incentivo, in sintesi:

  • età inferiore a 35 anni;
  • stato di disoccupazione, dimostrabile con DID, con domanda NASpI/DIS-COLL oppure con il criterio reddituale;
  • avvio di un’attività imprenditoriale o professionale tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025;
  • attività in uno dei settori strategici individuati dal decreto interministeriale 3 aprile 2025.

Il contributo è di €500 al mese per un massimo di 36 mensilità, fino a €18.000.

Riesame non presentato

Il ricorso può essere proposto direttamente:Il riesame era facoltativo e la sua mancanza non preclude l’azione giudiziaria.

Riesame in attesa di risposta

Non occorre attendere la decisione dell'INPS: il ricorso può essere depositato anche mentre il riesame è pendente.

Riesame respinto

L'azione resta proponibile. Le motivazioni del secondo provvedimento rendono esplicita la posizione dell'INPS e ne consentono la contestazione puntuale.

Il riesame INPS è facoltativo: non è un ricorso amministrativo necessario né una condizione di procedibilità. In tutte e tre le ipotesi è possibile adire direttamente il Tribunale.

Oltre al difetto di DID, sono frequentemente contestabili i rigetti fondati su: codice ATECO e settori ammessi; qualificazione dell’attività; disallineamenti tra le banche dati dell’INPS, dei Centri per l’Impiego e dell’Agenzia delle Entrate; indennità sostitutiva del preavviso erroneamente letta come prosecuzione del rapporto di lavoro; posizione dei liberi professionisti (messaggio INPS n. 270 del 27 gennaio 2026).

Il motivo di rigetto più frequente

Rigetto per mancanza di DID:lo stato di disoccupazione è dimostrabile anche tramite altri criteri normativi

Molte domande sono respinte con la formula «non risulta essere in stato di disoccupazione alla data di costituzione dell’attività / inizio partita IVA», che deriva di regola da un riscontro sulle banche dati che non individua una DID registrata.La legge, tuttavia, non richiede necessariamente la DID: prevede tre percorsi alternativi, ciascuno sufficiente da solo a provare il requisito alla data di avvio dell’attività.

Via ordinaria

DID

Dichiarazione di immediata disponibilità

È la via ordinaria prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 150/2015, resa al Centro per l’Impiego o sul portale.Non è però l’unica.

In alternativa

NASpI / DIS-COLL

Domanda equivalente per legge alla DID

L’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 150/2015 attribuisce alla domanda NASpI o DIS-COLL lo stesso valore della DID, dalla data di presentazione.Non serve una seconda dichiarazione.

In alternativa

Reddito

Criterio reddituale alternativo

L’art. 4, comma 15-quater, del D.L. 4/2019, richiamato espressamente dal paragrafo 2 della circolare INPS 148/2025, considera disoccupati anche coloro i cui redditi da lavoro, eventualmente prodotti prima dell’apertura della partita IVA, restano sotto la soglia di esenzione IRPEF.

Criterio reddituale: le soglie di reddito sotto le quali si è considerati disoccupati

Sono le soglie di esenzione IRPEF che, ai sensi dell’art. 4, comma 15-quater, D.L. 4/2019, consentono di provare lo stato di disoccupazione in via alternativa alla DID, con riferimento ai redditi da lavoro eventualmente prodotti prima dell’apertura della partita IVA.

Lavoro dipendente o parasubordinato

€8.500 annui

Art. 13, comma 1, TUIR: detrazione di €1.955 pari all’imposta lorda al 23%.

Lavoro autonomo

€5.500 annui

Art. 13, comma 5, TUIR: detrazione di €1.265 pari all’imposta lorda al 23%.

Quali redditi contano: solo i redditi da lavoro eventualmente prodotti nel periodo antecedente l’apertura della partita IVA. I ricavi della nuova attività non rilevano, l’ISEE non conta e chi non aveva alcun reddito rientra pienamente nel criterio. Richiedi la verifica preliminare gratuita della posizione.

Giurisdizione, competenza e rito

Il giudizio: giudice competente, rito e domanda

La controversia sull’incentivo ha ad oggetto un diritto soggettivo nei confronti dell’INPS. Si propone davanti al Giudice del lavoro con il rito previdenziale, un processo concentrato e in larga parte documentale.

Giurisdizione
Giudice ordinario. L’incentivo spetta al ricorrere dei requisiti fissati dalla legge e l’istruttoria dell’INPS è vincolata, non discrezionale: la pretesa del richiedente ha consistenza di diritto soggettivo, la cui tutela spetta al giudice ordinario, secondo il criterio affermato dalle Sezioni Unite per i contributi pubblici attribuiti in base a requisiti predeterminati (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2022, n. 15370).
Ufficio giudiziario
Tribunale ordinario in funzione di Giudice del lavoro (Sezione Lavoro), in composizione monocratica.
Competenza territoriale
Radicata in base al luogo di residenza del ricorrente (art. 444, comma 1, c.p.c.): è competente il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la residenza.
Rito
Il ricorso è proposto con il rito delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (artt. 442 ss. c.p.c.), avendo ad oggetto una prestazione economica erogata dall’INPS in forza di legge; il giudizio si svolge secondo le norme del processo del lavoro (artt. 409 ss. c.p.c.).Se il Giudice ritenesse diverso il rito, ne dispone il mutamento (art. 427 c.p.c.) con salvezza degli effetti della domanda.
Atto introduttivo
Ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c., depositato telematicamente. Deve contenere fin dall’inizio fatti, motivi, documenti e prove: per questo la raccolta documentale preliminare è decisiva.
Domanda proposta
Accertamento dello stato di disoccupazione e degli altri requisiti alla data di avvio dell’attività, accertamento del diritto all’incentivo e condanna dell’INPS al pagamento delle mensilità di €500 maturate e alla prosecuzione dell’erogazione, fino a un massimo di €18.000, oltre accessori di legge.
Termine per agire
La disciplina dell’incentivo non prevede un termine specifico per l’azione giudiziaria. In via prudenziale, tenuto conto della decadenza prevista dall’art. 47 D.P.R. 639/1970, che l’INPS potrebbe eccepire, si raccomanda il deposito del ricorso entro un anno dal provvedimento di rigetto.
Contributo unificato
€43, in misura fissa in ragione della materia previdenziale.
Spese in caso di esito negativo
Con reddito imponibile familiare fino a €27.319,28, dichiarato nel ricorso, il ricorrente non può essere condannato alle spese dell’INPS (art. 152 disp. att. c.p.c.), salvo pretesa manifestamente infondata e temeraria.

Le fasi del processo

  1. 1

    Deposito del ricorso

    Il ricorso viene depositato telematicamente presso la Sezione Lavoro del Tribunale competente.

  2. 2

    Decreto di fissazione

    Il Giudice fissa con decreto l’udienza di discussione (art. 415 c.p.c.); ricorso e decreto vengono notificati all’INPS.

  3. 3

    Costituzione dell’INPS

    L’INPS deve costituirsi con memoria difensiva almeno dieci giorni prima dell’udienza (art. 416 c.p.c.).

  4. 4

    Udienza di discussione

    Il Giudice esamina le difese, può tentare la conciliazione e decide se servono ulteriori prove (art. 420 c.p.c.). Spesso l’udienza è sostituita da note scritte (art. 127-ter c.p.c.).

  5. 5

    Sentenza

    Il Giudice decide sul diritto all’incentivo e sulle spese. In caso di accoglimento, l’INPS è condannato al pagamento delle somme spettanti, con eventuali interessi legali; la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

Il ricorrente è rappresentato in udienza dal difensore: la comparizione personale è richiesta solo se il Giudice dispone l’interrogatorio delle parti. L’assistenza è prestata in tutta Italia: esame e colloqui possono svolgersi anche a distanza, via email, telefono o videochiamata, e il ricorso è depositato telematicamente presso il Tribunale competente per residenza.

Condizioni economiche

Condizioni economiche definite prima dell’incarico

Il compenso calmierato è determinato in misura contenuta e comunicato per iscritto prima del conferimento dell’incarico, in modo da rendere effettiva la tutela giudiziaria anche per chi ha appena avviato un’attività.

Compenso calmierato per l’intero giudizio di primo grado

€700

Importo unico e predeterminato, comprensivo di esame della documentazione, redazione e deposito del ricorso, notifiche, udienze o note scritte, fino alla sentenza. Preventivo scritto prima dell’incarico.

Valutazione preliminare
Gratuita e senza impegno
Percentuale sull’incentivo
Nessuna: l’intero importo resta al cliente
Spese liquidate a carico dell’INPS
Nessuna integrazione a carico del cliente
Contributo unificato
€43, in misura fissa in ragione della materia previdenziale
Rischio spese in caso di esito negativo
Escluso con reddito familiare fino a €27.319,28 (art. 152 disp. att. c.p.c.)
Eventuale appello
Preventivo separato, formulato in anticipo

Raffronto con i parametri forensi

A titolo meramente indicativo, per una controversia di valore pari all’importo massimo teorico dell’incentivo (€18.000), rientrante nello scaglione €5.201–€26.000, i parametri del D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, indicano per le cause di lavoro valori medi tabellari pari a €2.695 e valori massimi pari a €5.388. Il compenso calmierato è pari a circa un quarto del valore medio tabellare.

Valori massimi tabellari

€5.388

parametri forensi, cause di lavoro

Valori medi tabellari

€2.695

parametri forensi, cause di lavoro

Compenso calmierato a carico del cliente

€700

importo fisso, intero giudizio di primo grado

Raffronto con funzione informativa. Fonte: D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 – cause di lavoro.

Valutazione preliminare gratuita, in tutta Italia

Un breve colloquio con l’Avv. Raffaele Sassano consente di ricostruire la posizione e di individuare i documenti necessari.Colloqui anche a distanza; sede a Roma, Viale Liegi n. 10, interno 7.